Con la risposta n. 212 del 13 febbraio 2023, Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito espresso da una società in merito all’applicazione dell’Iva indetraibile per la determinazione sia del Superbonus che del Bonus facciate. Infatti, si rende espressamente possibile conteggiare l’Iva indetraibile ai fini della determinazione di:
- Ecobonus;
- Bonus facciate;
- credito d’imposta da cedere a terzi.
La stessa soluzione è stata promossa dall’Istante, il quale crede che debba essergli consentito cedere il credito d’imposta, così come previsto dall’art. 121, lettera b) del c.d. Decreto Rilancio, che sancisce:
“I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 (dell’art. 121) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.
Chiarimenti finali su Iva indetraibile
La possibilità di considerare “agevolabile” anche l’importo dell’Iva non detraibile è stato ribadito da un altro documento delle Entrate, ovvero la circolare n. 23/E del 2022, nella quale si ribadisce che resta fermo che l’Iva oggettivamente indetraibile costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini Iva.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

