In caso di rimborso Iva, la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesta la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali ed economici di una società non può essere firmata né dal rappresentante fiscale né può provenire da un revisore legale dei conti, ma solo dallo stesso contribuente. Questo il parere delle Entrate, chiarendo alcuni punti focali circa il rimborso dell’Iva di una società estera.
Risposta n. 211 AE, Iva e atto notorio
Una società con sede esterna all’UE, che intende fare richiesta di rimborso Iva per un importo superiore a 30.000 euro (art. 7-quater, comma 32, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016), potrà certificare la solidità dell’impresa mediante certificati o attestazioni rilasciati dall’autorità del proprio Paese, con relativa traduzione in italiano autenticata dalla nostra autorità consolare che ne attesta la conformità all’originale, secondo le previsioni dell’art. 3, comma 4 del DPR n. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito per il quale viene richiesto il rimborso può essere fatta dal proprio rappresentante fiscale solo se il titolare del credito sia residente nell’Unione Europea, oppure, nel caso in cui risieda in un Paese terzo, quando lo prevede una convenzione bilaterale fra l’Italia e lo Stato di provenienza del dichiarante.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria risponde negativamente ad entrambe le richieste dell’Istante. Quindi, non solo, è impossibile che il rappresentate fiscale presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma non è consentito altresì che i certificati o le attestazioni provengano da altri soggetti che non siano il contribuente. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’attestazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c) del c.d. Decreto Iva riguarda esclusivamente il soggetto e non chi agisce per il suo conto in Italia.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

