In una lettera al Ministro Giorgetti (MEF), al Viceministro Leo, e al Direttore delle Entrate Ruffini, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede un intervento interpretativo urgente sul regime transitorio applicabile in materia di requisito SOA per gli interventi edilizi ammessi al c.d. “Superbonus”.
Un intervento che coordini le disposizioni: norme poco chiare
Per il Presidente de Nuccio “il non perfetto coordinamento delle disposizioni in materia ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che stanno determinando l’ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche, in quanto gli advisor da queste incaricati per verificare la regolarità della documentazione a supporto dei crediti, in assenza di chiarimenti ufficiali sul predetto regime transitorio, stanno mantenendo, in via prudenziale, comportamenti cautelativi”.
Proseguendo, afferma: “La problematica è particolarmente evidente per i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per i quali viene richiesta la sussistenza del requisito SOA sin dalla data di stipula del contratto, mentre l’infelice formulazione normativa ha ingenerato tra le imprese il legittimo affidamento che tale requisito potesse essere soddisfatto anche successivamente”.
Una sola interpretazione ragionevole
Salvatore Regalbuto, Tesoriere con delega all’area Fiscalità, evidenzia che “l’unica interpretazione ragionevole è quella che per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 è sufficiente che il requisito SOA sia soddisfatto alla data del primo gennaio 2023 e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto”.
“È indispensabile che i chiarimenti richiesti pervengano quanto prima al fine di evitare che alle note difficoltà nella monetizzazione dei crediti se ne aggiungano ulteriori e paradossali per le imprese che, pur avendo individuato una banca disposta ad acquistare il credito, non riescono a perfezionare l’operazione, in conseguenza del mancato rilascio del benestare da parte dell’advisor. E ciò, ancor più, in considerazione dell’approssimarsi del termine per l’invio delle comunicazioni di opzione per le spese sostenute nell’anno 2022”, conclude.
Sitografia
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