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  Uncategorized  Nuovo contributo di solidarietà. Nessun pregiudizio oggettivo
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Nuovo contributo di solidarietà. Nessun pregiudizio oggettivo

redazioneredazione—Febbraio 24, 2023
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La legge di Bilancio 2023, in aderenza al regolamento (UE) 2022/1854, disciplina l’ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà, la base imponibile, l’ammontare dovuto, le modalità di versamento e il rapporto con le altre imposte.

Delimitato l’ambito soggettivo ma senza pregiudizio per quello oggettivo

La novità più rilevante, rappresentata nella circolare agenziale n. 4/E/2023, è che il contributo straordinario viene circoscritto alle imprese che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d’affari dalle attività del settore energetico. Questa delimitazione dell’ambito soggettivo non comporta, però, pregiudizio in ambito oggettivo: la base imponibile del contributo resta ancorata alla variazione del saldo netto tra tutte le operazioni attive e passive, desumibile dalle LIPE, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, rispetto al medesimo saldo netto riferito al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.

Non concorrono, invece, più alla determinazione della base imponibile (sebbene siano riportate nei totali delle operazioni attive e passive desumibili dalle LIPE):

  • le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali tra i soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del contributo stesso;
  • le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’Iva.

Il soggetto che, per effetto delle modifiche, risulti debitore di un ammontare complessivo di contributo maggiore di quello originariamente dovuto entro il 30 novembre 2022, deve versare l’importo residuo entro il 31 marzo 2023. Tale ultima data, tuttavia, non rappresenta una “rimessione in termini”.

I soggetti che, non essendo coinvolti dalle citate modifiche, abbiano omesso in tutto o in parte il versamento del contributo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 30 novembre 2022, non possono pertanto ricorrere al ravvedimento operoso e subiranno l’applicazione delle sanzioni in misura doppia.

Nel caso opposto di contributo versato oltre il dovuto, invece, l’eccedenza di versamento può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023, nel rispetto del limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per anno solare.

Contributo di solidarietà 2023

I soggetti operanti nel settore energetico che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività nel campo della produzione e vendita dell’energia, del gas metano, del gas naturale e dei prodotti petroliferi, pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui, sono tenuti al versamento del contributo in oggetto.

Esso è dovuto, in definitiva, dai soggetti passivi Ires di cui all’art. 73, c. 1, Tuir, incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia, ma con l’eccezione degli enti non commerciali. Le stabili organizzazioni, in particolare, calcolano il limite del 75% considerando i soli ricavi imputabili alle attività svolte dalla stabile organizzazione in Italia.

Rientrano nel perimetro soggettivo i soggetti Ires che hanno optato per la tassazione di gruppo in base al regime del consolidato nazionale, nonché le società che imputano ai soci il reddito pro-quota in base al regime della trasparenza.

Restano esclusi dal pagamento del contributo coloro che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti e le piccole e micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 47.30.00).

Il contributo va corrisposto entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Fanno eccezione:

  • i soggetti che, per effetto delle previsioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, i quali versano il contributo entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • i soggetti con esercizio sociale “a cavallo” dell’anno solare, i quali possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Per tale prelievo, tuttavia, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle EntrateContributo di solidarietàLegge di bilancio 2023
In breve. Indennità perequativa utile al TFS
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 4 del 23.2.2023
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