Istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito delle dimissioni del lavoratore padre che ha fruito sia del congedo di paternità obbligatorio che alternativo. Questa la materia della circolare n. 32, pubblicata da Inps nella giornata del 20 marzo 2023.
Paternità e divieto di licenziamento, accesso alla NASpI in caso di dimissioni del lavoratore
Si ricorda, a corollario del tema in trattazione, che a partire dallo scorso 13 agosto 2022 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di congedi di paternità. Il decreto legislativo n. 105/2022 ha, infatti, modificato alcune disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, introducendo, inoltre, il c.d. congedo di paternità obbligatorio.
In più, si è ritoccato il comma 7 dell’art. 54, il quale ha esteso la disciplina del divieto di licenziamento anche al padre che ha fruito del congedo di paternità, a lui destinato.
A tal proposito si segnala che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli artt. 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso o si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Dimissioni e NASpI: domande e requisiti
In caso di dimissioni volontarie del lavoratore, egli ha diritto all’indennità NASpI qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge.
Le domande relative alla NASpI presentate a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede Inps territorialmente competente.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info
Melania Baroncini

