Agenzia delle Entrate, tramite la risposta n. 268 del 29.3.2023, torna sul tema IVA e nel particolare nell’ambito di note di variazione in ipotesi di scioglimento dei contratti, prendendo le mosse dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, poi ripreso dal c.d. decreto IVA n. 633/1972.
L’oggetto dell’interpello è una società che ha presentato una proposta di concordato in continuità, ex art. 186-bis L. Fall. Questa chiede delucidazioni circa dei dubbi applicativi relativi a:
- l’inclusione della pronuncia di scioglimento dei contratti tra gli eventi che permettono l’emissione di note di credito;
- l’irrilevanza del termine annuale in caso di emissione di note di credito a seguito della pronuncia di scioglimento dei contratti;
- la determinazione degli importi e del periodo per l’emissione delle note di credito;
- la possibilità di emissione delle note di credito in ipotesi di “subentro” nei contratti.
Dopo una preziosa disamina circa le disposizioni contenute nel regio decreto n. 267/1942, le Entrate entrano nel vivo delle conclusioni.
Conclusioni AE, no alle note di variazione IVA nel caso in esame
Si afferma, anzitutto, che lo scioglimenti di contratti così come normato da legge dipende dalla volontà del solo contraente soggetto alla procedura concorsuale e dà luogo a un indennizzo in moneta “concorsuale”, che esclude che il cessionario/committente debba emettere fattura per documentarne la ricezione.
Ma non solo, il già citato decreto IVA prevede che, se dopo l’emissione e la registrazione di una fattura, l’ammontare imponibile di un’operazione e la relativa IVA si riducono; il cedente può effettuare le opportune rettifiche, ovvero le variazioni in diminuzione, emettendo la nota di credito, attraverso cui si annulla un’operazione fatturata che sia successivamente venuta meno o di cui sia ridotto l’ammontare imponibile.
In tal modo, il cedente o prestatore restituisce l’importo dell’IVA al cessionario, recuperandola dall’Erario mediante una corrispondente riduzione dell’IVA a debito. Dall’altro lato, il cessionario o committente, soggetto passivo IVA, ha l’obbligo di computare l’importo tra l’IVA a debito al fine di controbilanciare la detrazione a suo tempo effettuata per la fattura oggetto di rettifica, riversando così all’Erario tale ammontare.
Per cui, vista la documentazione proposta dall’Istante, l’Amministrazione finanziaria ha decretato una risposta negativa. Infatti, la società ha ricevuto dai cessionari o committenti l’intero ammontare dei corrispettivi dovuti per i contratti sottoscritti, non residuando importi fatturati ancora da percepire; inoltre la base imponibile delle operazioni fatturate è costituito da un corrispettivo interamente ricevuto.
Date queste premesse, l’istante non può procedere all’emissione di note di credito in diminuzione, in riferimento alle operazioni oggetto di originaria fatturazione.
Tale negazione assorbe anche gli ulteriori dubbi interpretativi formulati in tale sede.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

