Le imprese dispongono dei seguenti quattro nuovi codici tributo allo scopo di utilizzare, entro il 31 dicembre 2023, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: “7015”, “7016” “7017” “7018”, appena istituiti dalla risoluzione n. 20/E/2023.
La misura di favore e i quattro nuovi codici
Quello fissato dal dispositivo di legge (dl n. 34/2023) è un contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre del 2023, secondo le seguenti percentuali:
– 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo);
– 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica;
– 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale;
– 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Come di consueto, in sede di compilazione del modello F24, i quattro codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi di riversamento del bonus, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it
www.gazzettaufficiale.it

