E’ pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 di venerdì 16 giugno 2023, il Dm (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) sullo strumento dei contratti di sviluppo, contenente novità dirette ad adeguare l’ordinamento interno alle nuove norme in materia di aiuti di Stato.
Il Dm prevede, in particolare, che le agevolazioni possano essere concesse in favore di imprese di qualsiasi dimensione, comprese quelle esercenti attività agricola primaria, e attive nel territorio nazionale.
Con quali modalità?
Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo in conto impianti, nei limiti delle seguenti intensità massime:
a) 40% per le imprese di grandi dimensioni, 50% per le imprese di medie dimensioni; 60% per le imprese di piccole dimensioni relativamente ai progetti realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027;
b) 30% per le imprese di grandi dimensioni, 40% per le imprese di medie dimensioni; 50% per le imprese di piccole dimensioni relativamente ai progetti realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale.
Dal Dm la non cumulabilità delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese, incluse quelle a titolo «de minimis», ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime sopra descritte.
Le predette agevolazioni non sono, altresì, cumulabili con i pagamenti sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della Politica agricola comune.
Le spese ammissibili devono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
e) l’acquisto o lo sviluppo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
f) consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile del progetto d’investimento.
Non sono ammissibili:
a) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, al capitale circolante, le spese notarili, le spese relative a imposte, tasse, scorte, nonché all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
b) i singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
c) i costi relativi a commesse interne;
d) l’IVA sulle spese ammissibili, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione italiana in materia;
e) nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, i costi connessi al contratto di leasing quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

