E’ del 23 giugno la Faq pubblicata da Agenzia delle Entrate sul tax credit energia.
La società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022, ha maturato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno 2022 (codice credito O2).
Chiede, data l’impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto in detta dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.
Tax credit energia. Aggiornamento operativo
In risposta, AE precisa che ai fini del tax credit energia la società presenta, come è tenuta a fare per tale periodo, il modello Redditi SC 2022 senza indicare nel quadro RU il codice O2 (individuativo del suddetto bonus), in quanto non previsto nella dichiarazione 2022.
L’eventuale somma non spesa dovrà essere riportata nel modello 2023, seguendo questo criterio:
- nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;
- nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
- nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
In definitiva, il tal modo agendo il credito non utilizzato al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2), piuttosto come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).
Sitografia
www.fiscooggi.it

