Con un comunicato stampa dell’11 luglio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa – in relazione al finanziamento a valere sull’Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR – che diversi quesiti hanno riguardato un doppio tema del quale viene stabilito il comportamento più corretto:
– il ricorso all’istituto della coprogettazione (art. 55, d.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore);
– le attività per le quali l’istituto in questione è attivabile.
La nota n. 1059/2023 del 7 luglio offre precisazioni ai soggetti attuatori degli interventi delle Misure “Inclusione e coesione”, evidenziando in particolare che:
– in relazione ai contenuti delle attività oggetto di coprogettazione, è da ritenere incompatibile l’Avviso pubblico (o il documento progettuale di massima eventualmente allegato all’avviso medesimo) che già contenga un’indicazione dettagliata dei servizi da realizzare, sicché la configurazione di questi ultimi non costituisce più la risultanza ex post dell’apporto plurale dei diversi soggetti che hanno partecipato al tavolo di coprogettazione, ma espressione di una valutazione ex ante unilateralmente effettuata dalla P.A.
Percorso corretto: appalto di servizi
In questi casi, il percorso correttamente esperibile dalla Pubblica Amministrazione è, ritiene il Ministero interpellato, il procedimento dell’appalto di servizi, disciplinato dal codice dei contratti pubblici, ratione temporis applicabile alla concreta fattispecie;
– in relazione ai peculiari contenuti della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, la dichiarata finalità solidaristica di sostegno a soggetti che versano in condizioni di fragilità rende strettamente e funzionalmente connessi l’intervento strutturale e le attività di interesse generale da svolgersi nell’immobile oggetto dell’intervento, sicché la stessa finanziabilità della ristrutturazione dell’immobile è giustificata come precondizione di realizzazione delle attività di interesse generale, nella cui concreta implementazione possono essere conseguiti gli obiettivi di inclusione sociale che connotano la stessa Missione 5.
Il descritto nesso giustifica la possibilità di contemplare tra le attività oggetto di coprogettazione anche interventi di riqualificazione o di ristrutturazione edilizia.
Poiché tali interventi non possono essere che raramente realizzati in via diretta dagli ETS in ragione della loro finalità, attività e struttura organizzativa, questi ultimi saranno chiamati a delegare la loro realizzazione ad un soggetto terzo. Delega necessitata dalla legge e dalla tipologia degli interventi. La realizzazione di tali lavori non può, infatti, prescindere dal possesso dei requisiti di:
– qualificazione in capo all’operatore economico;
– esperienza e professionalità dei progettisti prescelti.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

