Due risposte di Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata delle liti pendenti. L’Amministrazione finanziaria tratta due casi simili tra di loro all’interno delle risposte n. 422 e n. 423 entrambe pubblicate il 30 agosto 2023.
In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, laddove il contribuente intenda ”rigenerare” il credito IVA, egli stesso può inserire nella propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dalle Entrate.
Liti pendenti: due casi con la stessa chiusura
Con riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito che, il comma 186 art. 1 L. 197 del 2022 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
Si sottolinea che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata o dell’intero importo, entro il 30 settembre 2023, ma tale perfezionamento è, comunque, condizionato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l’Agenzia delle Entrate può notificare entro il 30 settembre 2024. Il versamento delle somme dovute nell’ambito della definizione agevolata ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, quando il contribuente intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima.
La controversia risulta così relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, definibili con il pagamento del 15% del valore della stessa, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, o con il pagamento del 40% in tutti gli altri casi.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

