Ai fini dell’iscrizione all’Albo, nonché ai fini del mantenimento di essa, è richiesto, tra gli altri requisiti, il pieno esercizio dei diritti civili [art. 36, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 139/2005].
Tale requisito è posseduto da chi, nei cinque anni precedenti, non sia stato oggetto di provvedimento di interdizione e inabilitazione e non abbia in corso procedure aventi lo stesso oggetto. Di conseguenza, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo di un iscritto beneficiario di amministrazione di sostegno, quest’ultimo, in sede di aggiornamento e verifica periodica instaurata dall’Ordine, dovrà provare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, tra cui il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.
Ove egli non provasse il godimento pieno dei diritti civili, potrà attivarsi il procedimento per la sua cancellazione d’ufficio.
Non appare pertanto necessario richiedere all’iscritto il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.
Così il Pronto Ordini n. 113/2023.
Sitografia

