Ne abbiamo parlato a lungo tra le pagine del nostro giornale. Tema caldo degli ultimi giorni riguarda i contribuenti forfetari. Già i Commercialisti si sono sbilanciati circa il termine degli obblighi informativi, posti a carico del contribuente in regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.
Infatti la dichiarazione integrativa per l’anno 2021 con l’indicazione degli elementi informativi richiesti nelle righe RS371 e RS381 del quadro RS può essere inviata fino al 30 novembre 2024. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, ha pubblicato il provvedimento che anticipava le lettere di compliance a tali contribuenti.
Contribuenti forfetari e delega fiscale
La proroga sembrerebbe essere una prova di forza per AE, in quanto se entro il 30 novembre 2024 verrà attuata la parte della delega fiscale contenuta nella legge n. 111/2023, che prevede per l’appunto la revisione degli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti, tali tipologie di comunicazioni saranno ritenute illegittime.
Si sottolinea, inoltre, come tutto ciò che serve ai fini del regime forfetario è già nelle mani dell’Amministrazione finanziaria. Si richiama anche la “stranezza” del mezzo tecnologico. Nell’era digitale nella quale viviamo sembra davvero difficile credere che spetti al contribuente comunicare determinate spese, nonostante egli utilizzi, per esempio, la fatturazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi.
Il no dei Commercialisti
“L’avvio dei controlli sui dati del quadro RS per i titolari di partita IVA con regime forfettario, messo in pratica dall’Agenzia delle Entrate, lascia stupefatti. Viene infatti chiesto, in caso di omissioni, di mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso. Peccato che chi applica il regime forfettario non determini la base imponibile con il sistema “tradizionale” (differenza tra ricavi e costi), ma attraverso un coefficiente applicato al fatturato, indipendentemente dai costi, che sono, quindi, ininfluenti”, così l’UNGDCEC.
Sitografia
www.redigo.info
www.agenziaentrate.gov.it

