ANPAL ha pubblicato le nuove faq con cui si chiariscono le modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze, in relazione al comunicato del 7 agosto 2023 prot. 11790.
Nello specifico, i casi trattati nelle nuove faq riguardano: la firma del lavoratore, l’attestazione unica e l’indicazione del codice ATECO.
Firma del discente/lavoratore – In quali tipi di attestazioni viene richiesta obbligatoriamente la firma del lavoratore?
In tal caso, ANPAL precisa che la firma del lavoratore, quale beneficiario della formazione, va intesa “per presa visione ricevuta”. In alternativa, è possibile sostituire la firma con una dichiarazione dei datori di lavoro, da compilare ai sensi del DPR 445/2000, che certifichi che il lavoratore abbia ricevuto l’attestazione da parte del datore stesso.
Attestazione unica
Nel caso di un percorso di formazione composto da più moduli o corsi può essere prodotta un’unica attestazione delle competenze. Infatti è possibile ricorrere ad un unico documento attestante le competenze ma solo per alcune casistiche, ovvero:
- caso in cui si tratti di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione;
- caso in cui la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi ben identificabili.
Indicazioni codice ATECO nelle attestazioni
Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro si richiede di inserire il Settore economico professionale (ATECO) riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti più codici, si inserisce il codice di attività più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.
Voce “Processo dell’Atlante del Lavoro” – cosa inserire nell’attestazione
La casistica in oggetto riguarda la presentazione dell’istanza non tramite un Fondo interprofessionale di percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. Infatti, nel caso in cui la formazione riguardi ambiti di competenze non presenti in Atlante, il processo di progettazione della formazione deve comunque seguire il metodo dell’Atlante. Pertanto, occorre identificare comunque le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione. Tali competenze vanno messe in trasparenza o possono, laddove si prevedano test o prove finali con la presenza di esperti del settore, essere validate.
Nella voce “processo dell’Atlante” occorrerà dunque descrivere il processo lavorativo in cui sono inserite le competenze. Le competenze, le cui abilità e/o conoscenze non siano presenti nei quadri di classificazione indicati nell’Avviso, possono essere omesse.
Sitografia
www.redigo.info

