Pronto Ordini CNDCEC n. 119. Il Consiglio chiarisce in merito alla legittimità della trasmissione del testo integrale di una delibera di sanzione disciplinare a carico di un iscritto.
Si spiega nello specifico che, pur seguendo la disciplina in materia e i limiti previsti, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo però cura di rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.
E’ necessario, inoltre, che il Consiglio di Disciplina, prima di dare seguito alla richiesta di accesso, dia informazione in merito ai soggetti controinteressati, ovvero il professionista soggetto del provvedimento sanzionatorio e “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
La comunicazione deve avvenire entro dieci giorni dalla ricezione. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, il Consiglio può provvedere sulla richiesta di accesso.
In caso di manifestata opposizione da parte del controinteressato, spetta al Consiglio di Disciplina decidere al riguardo.
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