Modificato lo Statuto del Contribuente in favore della categoria (e delle altre "non ordinistiche")
Nel 2000, la legge n. 212 affidava l’assistenza fiscale in fase di verifica ai professionisti “abilitati” alla rappresentanza, all’assistenza e alla difesa, durante il contraddittorio, su terreno tributario.
La novità di oggi, che deriva dalla legge di conversione del decreto c.d. “Anticipi” (dl n. 145/2023) collegato alla legge di Bilancio per il 2024, e che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente, è aver aggiornato le tutele a favore del cittadino contribuente sottoposto a verifiche fiscali; così, dal 17 dicembre 2023 il contribuente soggetto a verifica può farsi assistere anche da altri soggetti (indicati nell’art. 63 del DPR n. 600/73). D’altra parte, rappresentanza e assistenza dei contribuenti, già da anni venivano esercitate presso gli uffici del Fisco da un procuratore generale o speciale anche “non professionista”: era, infatti, per legge stabilito il conferimento di una procura generale o speciale sostanzialmente ad ogni professionista.
Assistenza fiscale fino al contenzioso (non oltre) non più esclusiva di professioni ordinistiche
L’assistenza “non ordinistica” (come quella “parentale”) comprende, dunque, ora tutta la fase amministrativa che precede il contenzioso, lasciando oramai all’esclusiva difesa “professionale” solo le funzioni di assistenza e di rappresentanza dinanzi alle Corti tributarie.
Il dibattito finora alimentato sui requisiti di professionalità e sulla necessità di competenze specialistiche al fine di un’adeguata assistenza ai contribuenti protagonisti di controversie giudiziarie, segna perciò un’avanzamento della tesi di chi ritiene non vi siano particolari esigenze di tutela delle garanzie nelle fasi di accertamento e verifica fiscale.
Concludendo, è stabilito che:
– la procura speciale per rappresentanza e assistenza debba essere conferita per iscritto con firma autenticata, senza ossequio a formalità particolari e in carta libera;
– l’autenticazione non è necessaria se la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.
Tributaristi certificati e qualificati ex lege (n. 4/2013), procura con firma autenticata
Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali, a ex dipendenti dell’Amministrazione finanziaria e ad altri soggetti “abilitati” alla rappresentanza (iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli CCIAA o professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge n. 4/2013, quali i tributaristi), è data loro facoltà di autenticare la sottoscrizione.
Un discorso a sé riguarda gli ex dipendenti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché iscritti in un albo professionale. Non possono esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e presso le Corti tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego. L’inibizione si estende, per essi, all’assistenza nelle verifiche fiscali, poiché anche l’esercizio delle funzioni di assistenza nei controlli in azienda in violazione della nuova previsione vedrà applicare la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, come già previsto per le funzioni di rappresentanza in sede di accertamento.
Alessia Lupoi

