Ancora pochi giorni (18 gennaio c.m.) alla piena operatività del nuovo regime di cooperative compliance.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio scorso è stato infatti pubblicato il D.Lgs. n. 221/2023, di attuazione della riforma fiscale, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Tra le novità più rilevanti il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale del contribuente (c.d. tax control framework), requisito fondante, spiegano i Consulenti del Lavoro in ambiente web del loro sito internet tra le notizie, per accedere al regime di adempimento collaborativo.
Il nuovo regime e la necessaria certificazione del rischio fiscale. Ci si avvale dei Consulenti del Lavoro
In particolare, il rischio fiscale dovrà essere certificato anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli Avvocati o dei dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Nel dettaglio, questi professionisti, per rilasciare la citata certificazione, possono avvalersi dei Consulenti del Lavoro per le materie di loro competenza.
Nuove anche le regole sulle sanzioni
Novità interessano anche il fronte sanzioni amministrative. Queste non si applicano al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali – vale a dire prima che decorrano le relative scadenze – comunica all’Agenzia delle Entrate i propri rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente.
Se la condotta è riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e non possono comunque essere applicate in misura superiore al minimo edittale.
Rimodulate anche le soglie di accesso
Tra gli altri, il provvedimento rimodula le soglie di accesso al regime, riservato ai contribuenti che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni di euro dal 2026 e 100 milioni di euro dal 2028.
Altro
Nel decreto legislativo si specifica che i contribuenti che intendono aderire al regime, possono inoltrare la domanda per via telematica utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, che verificherà la sussistenza dei requisiti per l’ingresso.
Viene chiarito, infine, che i soggetti che presenteranno istanza di adesione al regime prima dell’entrata in vigore del provvedimento (o sono stati già ammessi) non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Sitografia

