Intanto che dall’analisi della sua convenienza viene data risposta, ricordiamo il calendario fiscale che risulta dall’operatività del nuovo concordato preventivo biennale:
- 15 giugno per l’operatività ufficiale della relativa piattaforma informatica, utile (anzi, indispensabile) al contribuente per l’invio dei dati;
- 15 ottobre, termine ultimo perché questi accetti la proposta dell’Amministrazione finanziaria.
Il 15.10 è anche termine ultimo di presentazione dei modelli redditi 2024 (anno d’imposta 2023).
In più, la scadenza stabilita si intreccia pericolosamente con l’anticipazione al 30 settembre (da 30 novembre) della dichiarazione fiscale 2024 fissata dal decreto semplificazioni fiscali.
Calendario problematico? Sembra di sì, dovendo peraltro considerare che la valutazione della proposta del Fisco non sarà cosa da poco, per il contribuente.
Lasciamo ora l’aspetto scadenza tributaria per delineare le criticità del concordato targato 2024.
I dubbi applicativi del nuovo Istituto
Dubbi, sì. Che investono, ad esempio, la perimetrazione dell’area di applicazione, da cui – con riferimento all’ambito oggettivo – resta esclusa l’IVA. Oppure se vi sia un vero vantaggio nella inibizione del Fisco nell’accertare maggiori imponibili rispetto ai concordati. O, ancora, che rispetto agli oneri certi (maggiore IVA e maggiori imposte sui redditi), gli elementi premiali – tra tutti, il divieto di accertamenti induttivi ex art. 39, D.P.R. n. 600/73 – che dall’adesione deriverebbero non paiono sempre così vantaggiosi.
Fin qui, le perplessità riguardano i meccanismi attuativi.
Neppure è chiaro, però, l’ambito soggettivo; la convenienza, cioè, per i contribuenti interessati: i soggetti ai quali si applicano gli ISA (lavoratori autonomi e imprenditori e contribuenti soggetti al forfetario).
Ed insomma, tornando ai punti di domanda circa l’IVA, se è scontato debba rientrare nelle regole comunitarie per avere carattere unionale, qui in Italia la conseguenza più seria dell’esclusione di questa imposta dal perimetro applicativo del concordato preventivo biennale è che l’eventuale maggior reddito concordato ai fini delle imposte sui redditi può assumere rilevanza anche agli effetti IVA, se esso deriverà da maggiori corrispettivi concordati.
Soluzione? lpotizzare la successiva rettifica della dichiarazione IVA per uguale ammontare. Ma al netto della valutazione della convenienza dell’Istituto deflattivo, il contribuente alle prese con la scelta su se accettare la proposta del fisco o meno, considerato che il nuovo concordato è opzionale, il maggiore onere IVA potrebbe essere determinante.
Valutare la convenienza è, perciò, questione complicata proprio per l’incidenza che possono avere le variabili sopra descritte, che in un simile contesto orienteranno necessariamente in misura importante verso la scelta di accettare o rifiutare il nuovo istituto definitorio preventivo.
Si vedrà.
Alessia Lupoi
Sitografia

