Le misure restrittive alla circolazione delle persone, adottate durante l’emergenza pandemica, e la flessibilizzazione e digitalizzazione del mercato del lavoro hanno determinato un aumento del telelavoro transfrontaliero, che è divenuto per molti lavoratori un modo di lavoro strutturale.
L’orientamento della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato di ritenere che il telelavoro in uno Stato membro diverso da quello “abituale” in cui si svolge l’attività lavorativa, a causa dell’emergenza sanitaria, non dovesse determinare una modifica della legislazione applicabile anche nel caso in cui le attività svolte tramite telelavoro nello Stato membro diverso da quello in cui la persona è assicurata superi la soglia del 25%.
Tale orientamento, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023, è stato adottato per cause di forza maggiore, in risposta alle conseguenze specifiche ed eccezionali della crisi sanitaria e alla chiusura temporanea delle frontiere degli Stati membri.
Dal 1° luglio 2023, tenuto conto che i regolamenti comunitari non contengono attualmente disposizioni specifiche in materia di lavoro a distanza transfrontaliero, anche per tali situazioni lavorative trovano applicazione le disposizioni generali per la determinazione della legislazione applicabile contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004. In tale data, è entrato in vigore l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ora citato, nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale, predisposto dalla Commissione europea.
Esso prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.
Le novità che l’Accordo introduce nel sistema
L’Accordo introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.
Telelavoro transfrontaliero abituale
Il 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha firmato l’Accordo Quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale.
Per l’Italia l’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
Nel messaggio Inps 1072 del 13 marzo 2024, le specifiche su ambito soggettivo e oggettivo.
Sitografia
www.inps.it

