FederTerziario ha rettificato la disciplina del preavviso e del TFR per il CCNL Scuole private Federterziario, che regola i rapporti del personale direttivo, docente, educativo, amministrativo e tecnico delle scuole non statali, degli enti di formazione, delle scuole di preparazione, dell’infanzia e asili nido.
Il CCNL si applica infatti alle Università, alle Accademie di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), ai centri per l’infanzia, alle agenzie per il lavoro e quelle per il recupero degli anni scolastici, per la formazione professionale e per la preparazione dei concorsi, oltre che alle scuole medie superiori di primo e secondo grado, scuole primarie e asili nido.
Il verbale di rettifica è parte integrante del CCNL Scuole private Federterziario, in virtù dell’inserimento della disciplina relativa al tempo di preavviso per i lavoratori con più di 10 anni di servizio, errore materiale del verbale sottoscritto il 27 luglio 2023.
CCNL Scuole private Federterziario – il nuovo art. 49
Nel caso di licenziamento o dimissioni le Parti dovranno rispettare i seguenti termini di preavviso:
Anzianità di servizio fino a 5 anni
| Livello | Preavviso |
| 7-8 | 4 mesi di calendario |
| 5-6 | 90 giorni di calendario |
| 3-4 | 90 giorni di calendario |
| 1-2 | 30 giorni di calendario |
Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni
| Livello | Preavviso |
| 7-8 | 150 giorni di calendario |
| 5-6 | 120 giorni di calendario |
| 3-4 | 90 giorni di calendario |
| 1-2 | 45 giorni di calendario |
Anzianità di servizio oltre 10 anni
| Livello | Preavviso |
| 7-8 | 180 giorni di calendario |
| 5-6 | 150 giorni di calendario |
| 3-4 | 120 giorni di calendario |
| 1-2 | 60 giorni di calendario |
Il nuovo art. 50
Le Parti hanno inoltre rettificato l’errore materiale registrato sull’articolo riguardante il trattamento di fine rapporto.
” Il trattamento di fine rapporto è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15.
La retribuzione annua comprende tutte le somme, escluse l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Il pagamento del TFR deve avvenire:
- entro 30 giorni in caso di cessazione per inabilità o per decesso (breve termine)
- entro 60 giorni per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per tutte le restanti ragioni. “
Verbale di rettifica_ CCNL Scuole private Federteziario
Sitografia
www.cnel.it

