Il Ministro Giorgetti dà il via libera al dm attuativo dell’art. 6 bis L. 212/2000 sul contradditorio generalizzato introdotto dal DLgs. n. 219/2023. Comporta che da domani, 30 aprile 2024, parte l’accertamento con adesione nella versione rinnovata.
Così ora, ancor prima di emanare l’atto impositivo l’ente deve offrire al contribuente uno schema di provvedimento avverso il quale sia possibile presentare deduzioni difensive entro 60 giorni. In estrema sostanza, ogni atto impositivo autonomamente impugnabile va obbligatoriamente preceduto dal contraddittorio preventivo tra le parti a pena di annullabilità. E il contribuente non è tenuto a dimostrare che, a contraddittorio attivato, il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.
Chi non ha l’obbligo del generalizzato
Alcun obbligo di contradditorio preventivo hanno:
– gli atti automatizzati e gli atti sostanzialmente automatizzati come accertamenti parziali che derivano esclusivamente dall’incrocio di dati, avvisi di liquidazione per disconoscimento di agevolazioni per imposte d’atto;
– gli atti di pronta liquidazione come cartelle di pagamento, avvisi bonari da liquidazione automatica, intimazioni, fermi, ipoteche, avvisi di liquidazione su omessa o tardiva registrazione di atti o di dichiarazioni;
– gli atti che riguardano il controllo formale come cartelle di pagamento e avvisi bonari.
Sitografia

