Con la nota 1133 pubblicata il 24 giugno 2024 dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) si rendono note le nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, di rilievo esclusivamente penale.
Le nuove sanzioni trovano applicazione per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore del Dl 19/2024, del giorno 2 marzo 2024, mentre per tutte le condotte iniziate e esaurite prima della data indicata, continuerà ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio amministrativo.
Sanzioni particolari di reati continuativi
I reati di somministrazione non autorizzata, appalto e distacco privi di requisiti di legge che hanno una struttura continuativa nel tempo – quindi iniziati prima del 2 marzo e proseguiti oltre – saranno soggetti alle nuove pene, di rilievo esclusivamente penale, stabilite dall’articolo 18, D.leg. n. 276/2003.
Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche di ciò che è avvenuto prima del 2 marzo 2024. La nota infatti riporta come sia necessario evidenziare che “la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito, la quale determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata”.
Dunque, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale sarà utilizzato come elemento di qualificazione delle ammende nel nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale, determinandone la gravità.
Sitografia:

