Con la circolare n. 20 del 4 ottobre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riportato tutte le novità introdotte dal decreto legislativo n. 141/2024 relativamente al sistema sanzionatorio, alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il documento si divide in 6 Titoli, così organizzati:
- riassetto normativo: aggiornamento e abrogazione delle norme esistenti per allineamento al diritto doganale dell’Unione europea;
- telegestione delle procedure: completamento della digitalizzazione dei processi doganali e istituti correlati;
- qualità dei controlli: miglioramento del coordinamento tra le autorità doganali europee e semplificazione delle verifiche, con un potenziamento dello Sportello Unico Doganale;
- procedure di liquidazione: riordino delle procedure relative alla liquidazione, accertamento e revisione dell’accertamento e riscossione;
- controversie doganali: revisione dell’istituto relativo alle controversie in ambito doganale;
- sistema sanzionatorio: riforma delle norme sanzionatorie per garantire maggiore efficacia e coerenza.
IVA, i diritti di confine: le novità
La circolare chiarisce, relativamente all’IVA rispetto i diritti di confine, che il rappresentante doganale indiretto non può essere considerato responsabile per il pagamento dell’IVA se non esistono disposizioni nazionali che lo designino esplicitamente come debitore.
L’Iva non è considerata un diritto di confine nei casi di seguito indicati:
- nel caso in cui le merci vengono immesse in libera pratica senza pagamento dell’Iva e destinate a essere consumate in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
- oppure quando le merci sono immesse in libera pratica senza l’assolvimento dell’Iva e vengono vincolate ad un regime di deposito diverso da quello doganale, come nel caso di un deposito IVA.
L’IVA potrà essere considerata un diritto di confine, si legge nella circolare, in un solo caso: quando avviene l’introduzione in consumo irregolare in Italia, si è impossibilitati alla verifica dell’immissione in un altro Stato membro e non vi siano prove dell’uscita dal territorio italiano, a meno che la merce non sia registrata nella contabilità del deposito IVA.
Redazione redigo.info

