Una risposta al question time n. 5-02237 chiarisce la non fruibilità del regime agevolato per i frontalieri in Svizzera per i soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni qualificate nelle Società a garanzia limitata (SAGL) e svolgono un’attività lavorativa presso le stesse.
Mancano, infatti, in capo ad essi, i requisiti per essere qualificati lavoratori dipendenti.
La contestazione dell’assenza di un effettivo rapporto di subordinazione tra società svizzera (a ristretta base azionaria) e socio italiano si fonda su di una specifica norma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): l’art. 49, comma 1, ai sensi del quale, per la configurazione del reddito da lavoro dipendente, la prestazione di lavoro va effettuata non solo alle dipendenze ma anche sotto l’effettiva direzione di altri soggetti.
Questo rapporto di subordinazione non riguarda il socio e la società se il primo ha, in conseguenza della quota di partecipazione al capitale sociale, poteri che gli consentano di incidere sulla nomina e sulla revoca degli amministratori.
La riqualificazione del rapporto non configura una violazione del principio di non discriminazione (ex art. 25, par. 1, Convenzione Italia-Svizzera).
Redazione redigo.info

