La Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 28448), pubblicata il 5 novembre 2024, chiarisce la portata della nozione di ricognizione del debito. Questa, tanto quanto la “promessa di pagamento”, dispensa il destinatario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Se, infatti:
– il debitore si spinge a riconoscere, oltre all’esistenza di un debito in relazione a un determinato rapporto, anche il relativo ammontare;
– il creditore destinatario della ricognizione viene, a sua volta, dispensato dal fornire la prova del “titolo” del credito (cioè del rapporto da cui esso trae origine), e il quantum della pretesa.
Esonerato dall’onere il professionista
La pronuncia esonera, perciò, dall’onere di provare l’ammontare del proprio credito il cliente di un professionista riconosciutosi debitore nei suoi confronti, in conseguenza di errori commessi nel mandato professionale, per un importo specifico.
Redazione redigo.info

