Con la Risoluzione n. 5 l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei nuovi codici tributo necessari al versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I nuovi codici tributo sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle suddette comunicazioni, intenda versare, tramite i modelli F24 e F24 EP, solo una quota dell’importo complessivamente richiesto, ovvero:
- imposta;
- interessi;
- sanzioni.
I codici tributo di nuova istituzione sono affiancati dai codici (già istituiti) necessari al versamento spontaneo.
Modello F24
In caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici istituiti dovranno essere esposti nella sezione ‘Erario’ in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
‘importi a debito versati’; nei campi specificamente denominati dovranno essere riportati inoltre il codice atto e l’anno di riferimento, indicati all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Modello F24 EP
In caso di utilizzo del modello F24 EP, i codici istituiti dovranno essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’. Il campo sezione dovrà essere valorizzato con ‘Erario’ (valore F); il campo ‘codice atto’ e il campo ‘riferimento B’, invece, saranno valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, indicati all’interno della comunicazione.
Redazione redigo.info

