Con la risposta all’interpello n. 38 pubblicata il 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate conferma la nuova normativa che prevede l’assoggettamento a IVA per le prestazioni di distacco del personale.
L’art. 16-ter del DL 131/2024 stabilisce che il distacco di personale è una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando esiste un nesso diretto tra il servizio fornito e il corrispettivo ricevuto. Viene abrogato l’art. 8, comma 35 della L. 67/88, che escludeva dai fini IVA i distacchi di personale quando il rimborso copriva solo i costi effettivi senza un “mark-up”.
La nuova norma
La nuova norma si applica solo ai contratti di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Nell’interpello, una società ha chiesto se il distacco senza margine aggiuntivo, basato solo sul rimborso dei costi, fosse soggetto a IVA. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, anche in questo caso, il distacco è rilevante ai fini IVA, in linea con la Corte di Giustizia, che ritiene che la prestazione di distacco sia condizionata dalla reciprocità tra le due prestazioni (distacco e rimborso dei costi).
La risposta non approfondisce però il concetto di “reciproco condizionamento” tra le prestazioni, che sarebbe utile per definire meglio le condizioni di assoggettamento a IVA del distacco.
Distacco del personale e assoggettamento IVA
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione di distacco di personale sia considerata onerosa anche quando il rimborso da parte della società distaccataria copre solo i costi sostenuti dalla distaccante, senza alcun “mark-up”. Secondo l’Amministrazione, c’è un “nesso diretto” tra la prestazione della distaccante (fornire il personale) e la controprestazione della distaccataria (pagamento del rimborso), che giustifica l’assoggettamento a IVA, poiché i due elementi si condizionano reciprocamente.
Il corrispettivo della prestazione, ai fini IVA, corrisponde agli importi pagati dalla distaccataria per il rimborso dei costi sostenuti dalla distaccante, inclusi gli oneri contributivi e assicurativi.
La normativa prevede che i comportamenti adottati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni siano considerati validi, ma non fornisce alcuna indicazione specifica sul regime transitorio. In particolare, sono tutelati sia coloro che hanno applicato l’IVA seguendo la sentenza della Corte di Giustizia, sia coloro che non l’hanno applicata secondo la normativa precedente.
Redazione redigo.info

