L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 186368 del 17 aprile 2025, ha stabilito le modalità operative per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi necessari per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, nonché per la prestazione della garanzia da rendere a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale territorialmente competente, individuata in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente.
Tale provvedimento si inserisce nell’ambito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, che prevede che, per poter ricoprire la funzione di rappresentante fiscale, è necessario dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell’articolo 8 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.
Il decreto del MEF del 9 dicembre 2024 ha individuato i criteri di accesso alla funzione di rappresentante fiscale e ha regolato le modalità di presentazione della garanzia. In attuazione dell’articolo 5 di tale decreto, il provvedimento dell’Agenzia chiarisce le modalità tecniche di invio della dichiarazione e della garanzia.
L’ammontare minimo della garanzia varia in funzione del numero di soggetti rappresentati. Se il rappresentante intende operare per un solo soggetto, è sufficiente presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, senza necessità di prestare garanzia.
Una volta che la Direzione Provinciale verifica la validità della garanzia e accerta la dichiarazione, abilita il soggetto ad agire come rappresentante fiscale, limitatamente alla fascia numerica di soggetti corrispondente al valore garantito
Infine, i soggetti che già operano come rappresentanti fiscali alla data di pubblicazione del provvedimento devono, entro sessanta giorni, presentare la documentazione richiesta. In caso di inadempienza, l’Amministrazione avvierà il procedimento di cessazione delle partite IVA dei rappresentati. Se la documentazione non viene trasmessa nemmeno nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, l’Amministrazione cesserà d’ufficio le partite IVA.
Redazione redigo.info

