Con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’accesso all’esonero contributivo del bonus giovani previsto dal decreto Coesione, rivolto ai datori di lavoro privati che assumano o stabilizzino giovani under 35, mai occupati in precedenza con un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione sarà attiva per le domande presentate all’INPS dal 16 maggio 2025.
Il bonus giovani è così pienamente operativo: possono accedervi i datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2025, assumano con contratto a tempo indeterminato o trasformino contratti a termine, a condizione che il giovane lavoratore, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbia compiuto 35 anni e non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo, dunque, si applica a tutte le assunzioni o trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 24 mesi, con un limite mensile pari a 500 euro per ciascun lavoratore. Nei casi in cui il rapporto di lavoro inizi e termini nello stesso mese, l’importo va proporzionato a 16,12 euro al giorno.
Per le assunzioni o trasformazioni presso unità produttive localizzate nelle ZES, l’esonero è fruibile a partire dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della Commissione Europea. In questi casi, il tetto mensile è elevato a 650 euro, riproporzionabile a 20,96 euro al giorno per rapporti parziali nel mese.
Nel flusso Uniemens, per accedere al bonus ZES, i datori di lavoro devono quindi valorizzare:
- codice causale: ES35;
- numero di protocollo della domanda;
- tipo identificativo: PROTOCOLLO.
Tuttavia, anche in presenza di sedi nelle ZES, il datore può scegliere di applicare il bonus standard, indicando il codice EG35, se in possesso dei requisiti previsti per l’agevolazione ordinaria.
Redazione redigo.info

