Con la risposta all’interpello n. 129 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2024, tali corrispettivi rientrano, in ogni caso, tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR. La determinazione di questi redditi avviene secondo quanto previsto dall’articolo 71, comma 2, del medesimo Testo Unico, ovvero come differenza tra l’importo percepito nel periodo d’imposta e le spese direttamente riferibili alla loro produzione.
Prima di tale modifica normativa, secondo quanto precisato nella risposta n. 224 del 19 novembre 2024, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo era soggetta al regime delle plusvalenze (art. 67, comma 1, lettera b) TUIR). In quel contesto, la tassazione era condizionata alla durata del possesso del terreno: la plusvalenza era imponibile solo se il bene era detenuto da meno di cinque anni, mentre nessuna tassazione era prevista in caso di possesso superiore a tale periodo.
Con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, tale distinzione temporale viene meno: il corrispettivo percepito per la concessione del diritto di superficie costituisce, in ogni caso, reddito tassabile ai sensi della lettera h) del citato articolo 67. Inoltre, ai fini dell’imputazione temporale, l’articolo 71, comma 2, del TUIR stabilisce che tali redditi devono essere dichiarati secondo il principio di cassa, ovvero nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti, indipendentemente dalla data dell’atto.
Pertanto, nell’ipotesi esaminata, il corrispettivo per la costituzione onerosa del diritto di superficie su terreno agricolo genera un reddito diverso, determinato secondo le regole sopra esposte e da assoggettare a tassazione nel periodo di effettiva percezione.
Redazione redigo.info

