Il nuovo Documento di Ricerca di Consiglio e Fondazione nazionali dei Commercialisti analizza la figura dell’esperto facilitatore alla luce della logica contenuta nel Codice della Crisi d’impresa.
Il titolo è “Il rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata” ed è downloadabile anche dall’area Leggi e Prassi del nostro giornale.
Si compone di 4 paragrafi, relativi sottoparagrafi, ed una conclusione nella quale è contenuto il ragionamento sviluppato.
Per un verso, si è fatta una ricognizione del ruolo e delle potenzialità dell’esperto facilitatore nella gestione della crisi d’impresa, in coerenza con la ratio ispiratrice del nuovo CCII; per un altro, il documento consente di ridimensionare, allo stato, i timori avanzati sui possibili ‘rischi penali’ cui la nuova figura può essere esposta, specie sul piano della responsabilità concorsuale.
L’esigenza di una rigorosa prova della colpevolezza dell’esperto rappresenta un requisito imprescindibile per ogni ipotesi di responsabilità e un argine fondamentale di garanzia riguardo alle sempre più ricorrenti tentazioni di penalizzazione a tappeto che, soprattutto nel “terreno minato” del diritto penale dell’economia, si fondano su applicazioni espansive del concorso di persone nei reati di bancarotta.
Evitare che si agisca secondo una logica astensionistica
“Non si può nascondere – scrivono gli esperti commercialisti – che il rischio da prendere in considerazione è che una figura nuova e dalle enormi (ancora in parte inesplorate) potenzialità, quale appunto l’esperto facilitatore, possa essere inesorabilmente coinvolta e rimanere intrappolata nelle accuse di bancarotta rivolte all’imprenditore, aprendo le porte a una sorta di paradossale effetto congelamento (c.d. chilling effect), che finirebbe per indurre i migliori professionisti ad astenersi da tali incarichi onde evitare il pregiudizio reputazionale (il processo è già una pena) oppure ad agire secondo una logica astensionistica
prettamente “difensiva” e meramente burocratica.”.
Un rischio che il anche documento che qui commentiamo tenta di scongiurare attraverso:
– il richiamo forte a una applicazione seria dei principi di garanzia che governano i canoni imputativi della responsabilità penale e
– l’utilizzo del processo penale quale strumento di accertamento di fatti e non di spettacolarizzazioni (anche mediatiche) di vicende del tutto estranee al circuito del penalmente rilevante.
Redazione redigo.info

