Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), attraverso il Comunicato del 29 luglio 2025, ha fornito indicazioni agli Ordini e Collegi professionali riguardo ai registri denominati “Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” (registro INI-PEC) e “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non obbligati all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese” (registro INAD).
Tali registri, previsti dagli articoli 6-bis e 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/2005 (noto come Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), hanno lo scopo di raccogliere rispettivamente i domicili digitali delle imprese e dei professionisti, nonché quelli di persone fisiche, professionisti e enti di diritto privato non soggetti ad obbligo di iscrizione in albi.
Trasferimento automatico al registro INAD
La normativa attuale stabilisce dunque che il domicilio digitale del professionista, già presente nel registro INI-PEC, venga automaticamente trasferito nel registro INAD. In questo modo, quel domicilio diventa il riferimento digitale del professionista in qualità di persona fisica, e può essere utilizzato per ricevere comunicazioni legalmente valide relative alla sua sfera privata.
Redazione redigo.info

