Con la risposta ad interpello n. 216 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni riguardo la disciplina del Gruppo IVA e le operazioni che intercorrono tra le diverse entità di un’unica società. L’orientamento dell’Agenzia, in linea con le sentenze della Corte di Giustizia Europea, stabilisce un principio fondamentale: l’adesione a un Gruppo IVA in un Paese dell’Unione Europea spezza il legame di unicità soggettiva tra una casa madre e le sue stabili organizzazioni, rendendole soggetti passivi distinti ai fini IVA.
Questo principio si basa sulle sentenze “Skandia” (2014) e “Danske Bank” (2021), che hanno chiarito come la partecipazione a un Gruppo IVA crei una nuova entità fiscale, il gruppo stesso, che assume il ruolo di debitore d’imposta. Di conseguenza, le operazioni tra la casa madre e le sue branch sono considerate rilevanti ai fini IVA. L’Agenzia ha confermato questa interpretazione già con la risposta a interpello n. 314 del 2023, ribadendo che un soggetto stabilito in un Paese terzo che aderisce a un regime di Gruppo IVA non può essere considerato un unico soggetto passivo.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una casa madre che, pur facendo parte di un Gruppo IVA in un Paese UE, opera con stabili organizzazioni in Italia e nel Regno Unito. Il Regno Unito, a seguito della Brexit, è considerato un Paese terzo. Le operazioni con la branch britannica non rientrano più nel regime fiscale del Gruppo IVA e sono quindi escluse dall’imponibilità, secondo la sentenza “FCE Bank”.
In sintesi, la partecipazione a un Gruppo IVA in un Paese UE rompe il principio di unità soggettiva tra casa madre e stabili organizzazioni, trattando queste ultime come soggetti passivi IVA autonomi, specialmente in relazione a transazioni con entità stabilite al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
Redazione redigo.info

