L’On. Sottosegretario Albano risponde per il Governo all’interrogazione 504588 sul regime di responsabilità dei professionisti che prestano attività di consulenza per le sanzioni tributarie irrogate alle persone giuridiche (società), illustrata dall’On. Bertoldi. Questi ha fatto presente che dette sanzioni amministrative, a seguito di qualche sentenza, sono state direttamente applicate al professionista. Si tratta di sanzioni non assicurabili (proprio poiché dirette), che contravvengono al disposto dell’art. 7 del DL n. 269/2023 che stabilisce chiaramente che le sanzioni vanno attribuite al soggetto giuridico che trae beneficio dalla eventuale violazione.
La Cassazione, rispetto al citato articolo 7, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale la previsione della riferibilità delle sanzioni tributarie alla sola persona giuridica non comporta deroghe al principio della responsabilità concorsuale dell’estraneo segnatamente quale professionista (ex art. 9, D. LGS. n. 472/97) rispetto all’illecito della conseguenza della condotta materialmente agita dall’intraneo (il soggetto situato all’interno), pur non autonomamente sanzionabile.
La ratio del disposto è concentrare le sanzioni fiscali esclusivamente in capo al contribuente, in questo caso persona giuridica, che avesse tratto un effettivo vantaggio dalla violazione, spostando il carico sanzionatorio su quest’ultimo. Tale disposizione è stata sistematizzata nell’art. 2, comma 2-bis, del DLGS 18 novembre 1997, n. 472, perdendo la connotazione di norma di carattere speciale ed il medesimo principio giuridico è stato esteso agli enti non aventi personalità giuridica.
Se il professionista è esterno, la sanzione per violazioni tributarie riguarda solo società o ente
Pertanto, per quanto qui di interesse specifico, la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società od enti con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o ente.
Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, non si rinvengono nel sistema ambiguità, dal momento che la richiamata disciplina si riferisce al soggetto con ruoli di servizio o dipendenza in seno alla società o ente, con o senza personalità giuridica, ruolo che non si rinviene nel professionista indipendente.
Resta normativamente fermo che, se è accertato che l’ente o la società con personalità giuridica siano fittiziamente costituiti o interposti, in capo al soggetto che ha agito per loro conto venga irrogata la sanzione amministrativa di cui a commento.
Redazione redigo.info

