Nel messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, l’INPS ci offre una panoramica sull’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 (convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28), con il quale il Governo ha varato un importante pacchetto di incentivi volto a sostenere le nuove imprese nate da processi di aggregazione, come fusioni, cessioni o acquisizioni, che diano vita a realtà con almeno 1.000 lavoratori.
L’obiettivo della misura, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, è duplice: stimolare la crescita industriale attraverso operazioni societarie di rilievo e favorire l’occupazione stabile, con particolare attenzione alla formazione e riqualificazione dei lavoratori.
Condizione di accesso
Le imprese che intendono beneficiare dell’incentivo devono avviare un confronto sindacale in sede governativa, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’accordo, che ha bisogno del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, deve contenere un progetto industriale e un piano di politiche attive del lavoro.
Quest’ultimo dovrà illustrare le azioni concrete per:
- superare le difficoltà del settore economico di riferimento;
- garantire la formazione o la riqualificazione di ogni lavoratore per almeno 200 ore complessive;
- assicurare una gestione sostenibile delle transizioni occupazionali.
L’accordo può essere firmato anche prima della fusione o acquisizione, purché l’operazione venga completata entro 60 giorni.
Esonero contributivo fino a 36 mesi
Il fulcro degli incentivi è rappresentato da un esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi quelli dovuti all’INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi, fino a un importo annuo di 3.500 euro per ciascun lavoratore. Successivamente, per ulteriori 12 mesi, l’esonero prosegue nel limite di 2.000 euro annui.
In pratica, la nuova impresa può risparmiare fino a 291,66 euro al mese per i primi due anni e 166,66 euro al mese per il terzo anno, mantenendo intatte le aliquote utili ai fini pensionistici.
L’INPS attribuirà alle aziende ammesse un codice di autorizzazione “2L”, necessario per accedere al beneficio e per gestire i conguagli contributivi mensili attraverso il flusso Uniemens.
Nuovi incentivi per formazione e tutela occupazionale
L’incentivo è vincolato alla realizzazione dei piani formativi previsti dall’accordo. L’INL è incaricato di verificare il corretto svolgimento delle attività di formazione e riqualificazione, e di comunicare eventuali inadempienze all’INPS e al Ministero del Lavoro.
Le imprese beneficiarie devono inoltre mantenere il livello occupazionale per almeno 48 mesi dalla data dell’operazione societaria. Sono consentite solo interruzioni del rapporto di lavoro per giusta causa, dimissioni o accordi non traumatici. In caso contrario, è prevista una sanzione pari al doppio dell’esonero fruito per ciascun lavoratore coinvolto.
Redazione redigo.info

