Un emendamento ad hoc introdotto durante l’iter di approvazione del Dl “Sostegni” in Senato, ha posto rimedio al vuoto normativo sugli aiuti alle giovani start-up nel periodo pandemico.
L’articolo 1-ter del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021) ha, in sostanza, previsto un nuovo aiuto per le imprese che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2018 ma la cui attività è iniziata solo nel 2019.
Alle neo-imprese non sarebbe spettato il contributo a fondo perduto (cfp) normativamente previsto, non risultando il calo del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 30% nel confronto tra la media mensile 2020 e quella del 2019.
Per le giovani start-up un cfp di 1.000 euro per il 2021
Le imprese in fase di start-up che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, la cui attività è stata avviata nel corso del 2019, potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per il 2021.
Spetterà loro il beneficio in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Dovranno, però, rispettare le altre condizioni previste per l’erogazione della somma (ad esempio il limite dei ricavi a 10 milioni di euro).
Tutte le ulteriori caratteristiche dei cfp – tra cui il fatto che tale indennizzo non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta sui redditi – restano confermate, così come il contributo resta fuori dall’imponibile Irap.
Un decreto del MEF stabilirà i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di questo nuovo “aiuto”.
Sitografia: fiscooggi.it

