L’articolo 24 del Decreto Rilancio esonera, a determinate condizioni, dal versamento del saldo Irap relativo al 2019 e dalla prima rata dell’acconto 2020. Quest’ultima, inoltre, va scorporata dal calcolo del saldo 2020.
In una risposta (n. 404/2021) l’Agenzia delle entrate sintetizza i contenuti della disciplina e riepiloga le modalità di determinazione e di versamento dell’acconto.
Prima rata dell’acconto 2020
Sulla prima rata dell’acconto 2020, calcolato in base al metodo “storico”, occorre fare riferimento all’importo indicato nel rigo IR21 del modello di dichiarazione 2020, relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dal fatto che il saldo dovuto per il 2019, indicato nel rigo IR26, sia soltanto “figurativo” ovvero non vada versato grazie all’articolo 24 del decreto “Rilancio”.
Che il metodo di calcolo adottato sia storico o previsionale, “il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale)” . Così la circolare n. 27/2020.
Circa il conferimento d’azienda descritto dall’istante nella risposta n. 404/E, l’AdE specifica che a differenza di quanto avviene per altre operazioni straordinarie, esso non produce alcun effetto sull’unitarietà del periodo d’imposta, che non si interrompe e non va frazionato ai fini dichiarativi, né sull’autonomia delle parti coinvolte. Non si realizza, infatti, “alcuna trasposizione soggettiva”.
In tal caso, “conferente” e “conferitaria” (istante) rimangono soggetti indipendenti ai fini fiscali e non possono assumere obblighi tributari riferibili all’altra.
L’Agenzia esclude che la conferitaria possa determinare l’acconto “figurativo” da scomputare per il 2020, in base all’articolo 24, facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto (la conferente).
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

