L’associazione con sede in un comune colpito da eventi calamitosi che ha ricevuto il primo contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl “Rilancio”) e che automaticamente ha incassato anche il secondo (articolo 1, comma 5 del Dl “Ristori”), non restituirà nulla, anche se non ha subìto alcun calo di fatturato.
Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da sisma: il calo di fatturato non rileva ai fini dell’esclusione dal secondo cfp
Per chi ha già beneficiato del primo contributo e per chi, invece, non ne ha goduto, l’ultimo sussidio è determinato “come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
“Tale previsione, rinviando espressamente al comma 4 senza alcuna deroga, determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori”.
Nella risposta n. 405/E del 15 giugno 2021, l’Amministrazione fiscale solleva l’Associazione dall’onere di dover restituire il percepito grazie al decreto “Ristori”, se possiede i requisiti previsti dalla norma di riferimento.
Sitografia: fiscooggi.it /agenziaentrate.gov.it

