Agenzia delle Entrate: a nulla rileva la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i sussidi distribuiti in seguito all’emergenza da Covid-19, perciò ad essi non va applicata alcuna ritenuta alla fonte.
Inoltre, ai servizi di pagamento attivati attraverso nuovi dispositivi di moneta elettronica e ai conti di pagamento sono applicabili le norme agevolative in materia di Bollo riguardanti i contratti relativi alle carte di pagamento.
Entrate. Risposta n. 411/2021
Non conta da quale “salvadanaio” provengano i contributi erogati per superare la crisi derivante dall’emergenza epidemiologica: sono in ogni caso esenti dalle imposte sui redditi e dall’Irap.
Così la risposta n. 411/E/2021.
La circostanza che il contributo erogato sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione (articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013) e del Fondo unico dello spettacolo non osta al regime esentativo, dal momento che l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” (da cui trae origine l’aiuto) fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati.
Risposta n. 412/2021
I contratti dei conti di moneta elettronica e di pagamento beneficiano della disciplina agevolativa che prevede l’imposta fissa di bollo sui contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d’uso (art. 2, c. 150, L. n. 662/1996).
I servizi resi con carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere erogati tramite carte virtuali: ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs n. 11/2010 sono compresi fra i servizi di pagamento “l’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento” e i “servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento”.
Così la risposta n. 412/E/2021.
Sitografia: agenziaentrate.gov.it / fiscooggi.it

