L’articolo 1, comma 1057, della Legge di bilancio 2019 riconosce un contributo – c.d. eco-bonus – a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni ivi
indicate.
Ai sensi del successivo comma 1060, il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Per favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 5, comma 15-bis, del “Decreto Sostegni” ha sostituito il comma 1061 del citato articolo 1, Legge di bilancio 2019.
Ha quindi previsto che “Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (…).”.
A tal fine, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In proposito, il successivo comma 15-ter prevede che, con provvedimento agenziale, siano definite le modalità attuative delle predette disposizioni, ossia le modalità attuative delle disposizioni del richiamato comma 1061, nella sua nuova formulazione.
Eco-bonus solo in compensazione per versare tributi e contributi
Pertanto, con il provvedimento del 28 giugno 2021 viene stabilito che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, senza restrizioni e limiti di legge.
Modello F24 per i pagamenti in compensazione dell’eco-bonus
Inoltre, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente per via telematica, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Infine, viene precisato che:
– restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze;
– sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la risoluzione medesima.
Sitografia
agenziaentrate.gov.it

