Nell’articolata risposta n. 458/2021, l’Agenzia delle Entrate interpreta le norme sul trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che, a causa dell’emergenza epidemiologica, svolgono l’attività lavorativa in Italia, in smart working, anziché nel Paese estero ove erano stati distaccati.
L’articolo 4 del Trattato con la Cina stabilisce, al paragrafo 2, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti.
Dette regole fanno prevalere il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli
interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.
Ciò posto, una persona fisica iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), rientrata in Italia unicamente a seguito dell’emergenza Covid, potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia secondo le disposizioni interne, in quanto risulterebbe avere il domicilio nel nostro Paese per gran parte del periodo d’imposta.
Il conflitto di residenza con lo Stato estero
Qualora si verificasse un conflitto di residenza con lo Stato estero, questo dovrebbe essere risolto facendo ricorso ai citati criteri convenzionali.
In tale ipotesi, se il soggetto dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorrerà verificare gli altri criteri.
Il conflitto di residenza sarà solitamente risolto usando il criterio del “soggiorno abituale”: il paragrafo 19 del Commentario del Modello OCSE precisa che il test per dirimere il conflitto di residenza non sarà soddisfatto semplicemente determinando in quale dei due Stati contraenti l’individuo ha trascorso più giorni durante il periodo
interessato.
Al fine di stabilire il luogo del soggiorno abituale, occorre infatti tener conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della routine regolare della vita di un individuo. Inoltre, l’analisi deve coprire un periodo di tempo sufficiente per poter accertare tali aspetti, evitando l’influenza di situazioni transitorie.
Qualora i dipendenti della Società istante siano da considerare residenti in Italia, l’istante chiede se la base imponibile di lavoro dipendente possa essere determinata ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, considerando fittiziamente di fonte estera il reddito derivante da attività svolta in Italia, per cause definibili di forza maggiore, con relativa spettanza del credito per le imposte assolte all’estero.
Solo il soggiorno per più di 183 giorni in un anno dà diritto al credito per le imposte assolte all’estero
Nel presupposto dello status di residenza in Italia dei lavoratori in esame, l’Amministrazione è dell’avviso che la disciplina fiscale prevista dall’appena citato comma non può trovare applicazione dal momento che tale disposizione richiede il soggiorno all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi da parte del lavoratore residente in Italia.
Ciò posto, nella fattispecie in esame l’AdE ravvisa lo svolgimento nel nostro Paese della prestazione lavorativa da parte di soggetti residenti. Pertanto, non sono soddisfatte le condizioni previste.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

