Parte la precompilata Iva. Regole e destinatari sono in un provvedimento AdE dell’8 luglio 2021, che ne stabilisce le modalità di predisposizione, le modalità di accesso e individua la platea degli operatori interessati dalla novità.
Disciplina, inoltre, le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.
Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia offre agli operatori Iva, in un’area web dedicata, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.
Fin dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Per i soggetti che convalidano o integrano i dati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva.
La platea
Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase sperimentale destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione.
Ne restano esclusi soggetti come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio etc.).
Dal 2022 saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa.
Regole del provvedimento AdE su registri Iva, LIPE e dichiarazione Iva
Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti, in modo da consentire al soggetto Iva, già dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati.
In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021 l’accesso sarà consentito dal 13 settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre.
Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, della dichiarazione annuale Iva sono, invece, predisposte tenendo conto, oltre che dei dati dei registri Iva convalidati o integrati dal contribuente, anche di quelli relativi alle comunicazioni telematiche dei corrispettivi, delle informazioni ricavate dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti e della dichiarazione annuale IVA del
periodo d’imposta precedente.
Nell’ottica di offrire un servizio di agevolazione negli adempimenti tributari, in alternativa all’utilizzo diretto delle bozze è consentito al soggetto Iva o al suo intermediario estrarre e stampare le bozze (in formato xml) e importarle nei propri applicativi o utilizzarle per un confronto con i dati in possesso.
Accesso diretto o “indiretto” – Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente o tramite intermediario con delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedere, tramite un applicativo web dedicato all’interno del portale Fatture e corrispettivi, ai documenti Iva precompilati ed effettuare una serie di operazioni (visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre le bozze dei documenti e inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva).
Nell’applicativo web dedicato sarà disponibile una sezione informativa che guiderà i contribuenti nell’utilizzo di tutte le funzionalità previste.
Memorizzazione dei registri convalidati o integrati.
I registri Iva proposti dovranno essere convalidati o integrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre di
riferimento.
L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva.
I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema Documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

