Finanziamento 2021 delle aree di crisi industriale complessa: l’articolo 1, comma 289 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) prevede, per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11bis del D.Lgs. n. 148/2015, lo stanziamento di ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Le regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti.
Il citato articolo di legge, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento ai predetti piani di recupero occupazionale, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal citato articolo 44, comma 11bis del D.Lgs. n. 148/2015.
Alla luce di tale interpretazione ministeriale (MLPS) e sulla base delle connesse indicazioni, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga.
Finanziamento 2021
Tutto ciò premesso, il messaggio INPS n. 2584 del 13 luglio 2021 avvisa che sulla base dei fabbisogni comunicati dalle regioni, il MLPS ha emanato il decreto interministeriale n. 18/2021 con il quale ha ripartito, tra le stesse, le citate risorse finanziarie.
Sitografia
www.inps.it

