Molte le novità fiscali nel Dl n. 73/2021 (misure urgenti connesse all’emergenza Covid, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) approvato anche in Senato.
Il testo finale è corposo, non per le “ordinarie” novità dell’iter ma per esservi confluiti anche i contenuti di altri dl come il n. 99/2021 (decreto “Lavoro e imprese”), che il c.d. “Sostegni-bis” abroga, mantenendo però la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti finora prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
Quali sono le novità fiscali?
Fiscooggi sintetizza con la consueta puntualità e chiarezza le principali novità (tra articoli modificati ed articoli nuovi) introdotte dal testo definitivo del dl n. 73/2021 in ambito fiscale.
redigo.info ne riporta alcune.
| Art. 1 (modificato) Contributo a fondo perduto |
| Ripristinato il contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro. Viene ora previsto che a tali soggetti, sempreché in possesso degli altri requisiti per l’accesso al contributo, spetta un indennizzo, da determinare secondo le tre diverse modalità di calcolo già “sperimentate” per i contribuenti con ricavi/compensi sotto i 10 milioni di euro. A tale misura sono destinati 529 milioni di euro. |
Art. 1-bis (nuovo) Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da Covid-19 |
| Abrogate due disposizioni del “decreto Ristori”. La prima è l’articolo 6-bis, comma 9, Dl n. 137/2020, che in riferimento a diversi contributi a sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l’internazionalizzazione, ne stabiliva la non concorrenza alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e la non rilevanza ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La detassazione di tali somme è in ogni caso assicurata da un’altra norma dello stesso Dl n. 137 (articolo 10-bis, comma 1), secondo la quale tutti i contributi e le indennità erogati a seguito dell’emergenza Covid agli esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi non concorrono a formare l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La seconda abrogazione riguarda il comma 2 del richiamato articolo 10-bis del “Ristori”, che, in riferimento alla detassazione riconosciuta dal comma 1, ne condizionava l’applicabilità al rispetto dei limiti e delle condizioni definite dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. |
| Art. 1-quater (nuovo) Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore |
| Incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore: 20 sono destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti e delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti in Italia e che effettuano prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti e disabili. |
| Art. 1-sexies (nuovo) Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione |
| Ancora ridefinito il calendario per il pagamento delle somme dovute nel biennio 2020-2021 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-ter”), inclusa quella riguardante le risorse proprie dell’Ue e l’Iva all’importazione, e alla procedura di “saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà; il versamento si considera tempestivo e non pregiudica l’efficacia della definizione se è effettuato integralmente entro: il 31 luglio 2021 (per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020); il 31 agosto 2021 (rata del 31 maggio 2020); il 30 settembre 2021 (rata del 31 luglio 2020); il 31 ottobre 2021 (rata del 30 novembre 2020); il 30 novembre 2021 (rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021). Sarà applicata la tolleranza per i pagamenti lievemente tardivi, ossia la norma secondo cui, nei casi di ritardo non superiore a cinque giorni, non si determina inefficacia della definizione né sono dovuti interessi. |
Art. 2 (modificato) Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse |
| La norma che dispone la concessione di contributi per le attività economiche costrette a chiudere tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del “Sostegni bis” a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ha subìto un doppio ritocco: è ridotto da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini del riconoscimento dei benefici (in tal modo aumenta la platea dei potenziali destinatari); è incrementata da 100 a 140 milioni di euro la dotazione dell’apposito fondo. Destinati ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2021, al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere a causa dell’emergenza Covid e al ristoro degli operatori che erogano servizi di logistica e trasporto e di allestimento, i cui ricavi derivano, per oltre il 51%, da attività riguardanti fiere e congressi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. |
| Art. 4 (modificato) Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda |
| “Bonus affitti” esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 15 milioni di euro. Il credito spetta in riferimento ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, sempreché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 (requisito non necessario per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). Per tali soggetti, il bonus è inferiore rispetto a quello spettante a chi ha avuto ricavi entro i 10 milioni di euro: è pari al 40% (anziché il 60%) del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e al 20% (invece che il 30%) dei canoni per affitto d’azienda. |
Art. 4-bis (nuovo) Modifica dell’articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (legge 21 maggio 2021, n. 69) |
| Perfezionata la norma del primo “decreto Sostegni” secondo la quale, nei casi in cui il locatario ha subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi per le restrizioni sanitarie, la crisi economica di taluni comparti e la riduzione dei flussi turistici a causa della pandemia, locatario e locatore devono collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione. Se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza ovvero non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico/finanziario concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020. |
Art. 4-ter (nuovo) Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori |
| Azzerata l’Imu 2021 ai proprietari di immobili i cui inquilini hanno lo sfratto sospeso a seguito delle norme emergenziali. La misura di favore riguarda le persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, per il quale è stato convalidato lo sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, ma con procedura bloccata sino al 30 giugno 2021; l’esenzione dal versamento dell’imposta si applica anche agli immobili locati come abitazione per i quali la convalida dello sfratto è intervenuta dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021. Chi ha pagato la prima rata in scadenza lo scorso 16 giugno ha diritto al rimborso di quanto versato, con le modalità che saranno stabilite da un decreto Mef entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. |
| Art. 7 (modificato) Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi |
| Incrementate, per il 2021, le risorse destinate ad alcuni Fondi istituiti a sostegno di categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid: 10 milioni di euro per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, titolari di partita Iva, che non sono risultati beneficiari dei contributi riconosciuti in base alle disposizioni attuative dettate dal decreto Mibact 440/2020; 5 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali e interregionali nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico; 10 milioni di euro per le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. |
| Art. 8 (modificato) Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica |
| L’industria conciaria beneficia di 10 milioni di euro per il 2021. Ne sono destinatari i distretti del settore riconosciuti da norme regionali, esclusi i soggetti già beneficiari dello specifico contributo istituito dall’ultima Legge di bilancio. Le modalità di attuazione in un decreto Mise/Mef, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. La concessione delle risorse deve avvenire nel rispetto del “Temporary Framework”, ossia del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” delineato dalla Commissione europea. |
Art. 9 (modificato) Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione, dei termini relativi all’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 |
| Concessi ulteriori due mesi di “tregua” fiscale rispetto alla proroga prevista dal testo originario del decreto: si concluderà il 31 agosto 2021 (non più il 30 giugno) il periodo di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, che il primo “decreto Sostegni” aveva già differito dal 28 febbraio al 30 aprile; i versamenti andranno effettuati entro il 30 settembre. È prorogata al prossimo 31 agosto anche l’efficacia della norma del “decreto Rilancio” che, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, ha sospeso l’applicazione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo. Le disposizioni in questione facevano parte dell’abrogato Dl 99/2021, ora confluito nel “Sostegni bis”. |
| Prorogato di un anno il bonus investimenti nei comuni delle regioni dell’Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016: in quei territori, spetterà fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali, previsto nelle misure del 25% (grandi imprese), del 35% (medie imprese) e del 45% (piccole imprese). |
| Esenzione Imu/Tasi a lunga gittata per i comuni terremotati dell’isola d’Ischia: i fabbricati ubicati a Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili a partire dalla rata in scadenza dopo quella data fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno d’imposta 2023 (anziché 2020). Chi ha pagato la prima rata dell’Imu in scadenza lo scorso 16 giugno ha diritto al rimborso della cifra versata (commi da 1-septies a 1-novies – nuovi). |
Art. 9-bis (nuovo) Differimento della Tari |
| Concesso un extratime di un mese alle amministrazioni locali per approvare tariffe e regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021: potranno provvedervi fino al prossimo 31 luglio. |
Art. 9-ter (nuovo) Proroga dei versamenti connessi agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) |
| Prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto. Destinatari del differimento sono i contribuenti Isa, cioè quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. La proroga vale anche per chi presenta cause di esclusione dall’applicazione degli Isa, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché per quanti partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici. |
| Art. 11-bis (nuovo) Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta Pos |
| Sospeso nel secondo semestre di quest’anno il cashback: l’operatività della disciplina che incentiva l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, attribuendo misure premiali a chi vi prende parte, è sospesa nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, sia per i rimborsi “ordinari” del 10% sia per quelli “speciali” di 1.500 euro; resta in piedi il programma di rimborso per l’ultimo periodo in calendario, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022. Le disposizioni in materia di cashback erano contenute nell’abrogato Dl 99/2021. |
| Azzerate, di fatto, per un anno le commissioni sui pagamenti elettronici: passa dal 30 al 100% la misura del credito d’imposta spettante per le commissioni pagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto. Inoltre, per coloro che, in quello stesso intervallo temporale, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro e nella misura del 70% (soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 200mila euro), del 40% (ricavi/compensi fino a 1 milione), del 10% (ricavi/compensi fino a 5 milioni). Incentivi ancor più allettanti per chi, nel 2022, acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; in questo caso, il limite massimo di spesa agevolabile passa a 320 euro, mentre il bonus spetta nella misura del 100%, del 70% o del 40% a seconda dei ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente. Anche le misure su commissioni e crediti d’imposta Pos erano presenti nel Dl 99/2021. |
Art. 14 (modificato) Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative |
| Si ha più tempo per portare a termine la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 (Legge di bilancio 2021). La relativa imposta sostitutiva potrà essere versata, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2021 (precedentemente, la scadenza era fissata al 30 giugno). Stesso slittamento, dal 30 giugno al 15 novembre, per il termine entro cui occorre effettuare la redazione e il giuramento della perizia. |
| Articolo 19-bis (nuovo) Proroga degli incentivi per le società benefit |
| Altri sei mesi di proroga per la misura agevolativa introdotta dal “decreto Rilancio”, con efficacia fino al 31 dicembre 2020 e già estesa al 30 giugno 2021 dal “decreto Proroga termini”, allo scopo di promuovere il sistema delle società benefit. È ora previsto che è possibile usufruire del credito d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, viene specificato che l’importo massimo di bonus utilizzabile in compensazione è pari a 10mila euro per ciascun contribuente e che tra i costi agevolabili rientrano le spese notarili, di iscrizione nel registro delle imprese e quelle inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza per la costituzione o trasformazione in società benefit. |
| Art. 32 (modificato) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione |
| Semplificato l’accesso dei bed and breakfast al bonus sanificazione, ossia al credito d’imposta del 30% delle spese sostenute per “bonificare” ambienti e strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi a tutela della salute di lavoratori e utenti, ripristinato per i mesi di giugno, luglio e agosto: l’incentivo spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite – viene ora specificato – dello specifico codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate tramite autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B. |
Art. 42 (modificato) Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo |
| Sono esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi i contributi e le indennità di qualsiasi natura corrisposti dalle Regioni o dalle Province autonome, sulla base di disposizioni emesse da quegli stessi enti in relazione all’emergenza epidemiologica, a favore di lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro. L’esenzione spetta anche se le somme sono integrative o aggiuntive rispetto a misure di sostegno riconosciute dalla disciplina statale. |
| Art. 48-bis (nuovo) Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti |
| Introdotto, a favore delle imprese, un nuovo credito d’imposta per la formazione professionale di alto livello. Il bonus è pari al 25% delle spese sostenute nel 2021, fino a un massimo di 300mila euro, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in corsi di specializzazione e perfezionamento, di durata non inferiore a sei mesi, legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Il credito, che non concorre alla base imponibile dei redditi e dell’Irap, è utilizzabile soltanto in compensazione, senza applicazione dei vigenti limiti in materia. Un decreto Mise/Mef dovrà fissare le disposizioni attuative entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. |
| Art. 60-bis (nuovo) Modifica del comma 536 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
| Riscritta la norma dell’ultima legge di bilancio che, per sostenere l’investimento capitale umano in settori strategici per lo sviluppo del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo, ha istituito un bonus in relazione alle donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 per finanziare iniziative formative finalizzate allo sviluppo e acquisizione di competenze manageriali promosse da università, istituti di formazione avanzata e scuole di formazione manageriale (Legge di bilancio 2021). Queste le principali novità: il credito d’imposta spetta alle imprese (il testo originario parlava di soggetti pubblici e privati) e si può usare solo in compensazione (indicazione prima non presente); sarà un decreto interministeriale (Università e ricerca, Economia e finanze), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”, a dettare le disposizioni attuative. |
| Art. 65-bis (nuovo) Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico |
| Istituito un Fondo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni. Il bonus, non cumulabile con alcun altro contributo o finanziamento pubblico né con la specifica detrazione prevista dal Tuir per i beni vincolati (articolo 15, comma 1, lettera g), Dpr 917/1986), è utilizzabile in compensazione o può essere ceduto a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Un decreto interministeriale (Cultura ed Economia e finanze) stabilirà le modalità attuative della disposizione. |
Art. 66 Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo |
| Decretata la non tassabilità delle indennità riconosciute dall’Inps ai lavoratori autonomi dello spettacolo, in possesso di determinati requisiti, per la disoccupazione involontaria. Pertanto, con l’inserimento dell’avverbio “non”, è completamente ribaltato il senso della disposizione originaria del decreto, secondo cui “l’indennità di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione del reddito…”. |
Art. 67 (modificato) Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari |
| Esteso al 2021 il “bonus carta” in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, già riconosciuto nel 2020, in riferimento alle spese del 2019, dal decreto “Rilancio”. Questa volta, il credito d’imposta è pari al 10% dei costi sostenuti nel 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il tetto di risorse finanziarie a disposizione per tale misura è fissato in 30 milioni di euro. |
| Art. 73-quinquies (nuovo) Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti |
| Vengono, infine, ripristinati gli ecoincentivi per l’acquisto di macchine a basso impatto ambientale. Nel dettaglio: sono prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 i contributi introdotti, dall’ultima legge di bilancio, nella misura di 1.500 euro, per chi acquista autoveicoli di classe non inferiore a Euro 6 con rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci anni, e in misura diversificata in funzione della massa totale a terra, del tipo di alimentazione e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, per chi acquista veicoli commerciali o autoveicoli speciali; vengono destinati ulteriori 350 milioni di euro al Fondo per agevolare l’acquisto di veicoli meno inquinanti istituito dalla legge di bilancio 2019, ripartendo le risorse tra le varie categorie di mezzi a ridotte emissioni rispetto alle quali è possibile accedere al contributo, compresa la nuova ipotesi di acquisto di autoveicoli usati. |

