Nel dl c.d. “Sostegni-bis” – LEGGE 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 24.07.2021, Suppl. Ordinario n. 25 – è doppio l’intervento in materia di riscossione:
viene confermata l’ulteriore proroga (2 mesi) per la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate affidate all’agente della riscossione per il recupero coattivo;
vengono fissate nuove scadenze per mettersi a posto con i pagamenti del biennio 2020-2021 relativi alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.
Riscossione nel dl: cartelle e avvisi, sospensione fino al 31 agosto
L’articolo 9, comma 1, del Dl n. 73/2021 convertito in legge, come modificato in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, sposta al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione:
- dei termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’Inps in scadenza dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020);
- della proposta di compensazione volontaria tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali (articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973);
- degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.
Riscossione nel dl: definizioni agevolate, rimodulate le scadenze per le rate
L’articolo 1-sexies, inserito dalla Camera durante l’iter di conversione in legge del dl, rimodula le scadenze per il pagamento delle rate dovute per gli anni 2020 e 2021 in relazione ad alcuni istituti di definizione agevolata:
- carichi affidati all’agente della riscossione;
- carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
- carichi affidati all’agente della riscossione derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali.
Con il “Sostegni-bis” il versamento si considera tempestivo – non pregiudica, quindi, l’efficacia della definizione agevolata – se effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021 (è sabato; il termine slitta al 2 agosto), per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata scaduta il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata scaduta il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021 (è festivo, così come il giorno successivo; il termine slitta al 2 novembre), per la rata scaduta il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2021 e quella in scadenza il prossimo 31 luglio 2021.
Per i versamenti in questione è disposta l’applicazione della norma di tolleranza sulla tardività lieve ex art. 3, c. 14-bis, Dl n. 119/2018: qualora il ritardo non superi i cinque giorni, non si concretizza l’inefficacia della definizione per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.fiscooggi.it

