La presidente CdL Calderone chiede ufficialmente l’esonero per aziende e Consulenti del Lavoro dalla richiesta di variazione dei codici conguaglio tramite flussi Uniemens.
In una lettera al Direttore Generale Inps, Gabriella Di Michele, la presidente spiega che la richiesta di riconciliazione avviene con notevole ritardo rispetto al periodo temporale di riferimento e aumenta le difficoltà per i Consulenti del Lavoro tenuti a reperire i dati necessari per attivare la variazione telematica.
Per il CNO è ragionevole ritenere che l’Istituto possegga i dati necessari per procedere ad una riconciliazione informatica interna ed automatica dei codici corretti. L’esonero di aziende e professionisti sarebbe dunque giustificato.
Il testo della lettera con richiesta di esonero
“Con riferimento alle richieste pervenute agli iscritti da parte di Codesto Istituto, ai sensi del messaggio 3871/2020, circa
l’indicazione dei codici conguaglio tramite variazione dei flussi Uniemens, si rappresenta che la richiesta di riconciliazione dei
codici ai fini del monitoraggio di spesa perviene con notevole ritardo rispetto al periodo temporale di riferimento, accrescendo la difficoltà di reperimento dei dati necessari e della relativa variazione telematica.
E’ altresì ragionevole ritenere che l’Istituto sia già in possesso di tutti i dati necessari per procedere ad una riconciliazione
informatica interna ed automatica dei codici corretti, esonerando le aziende e i Consulenti del Lavoro dalla richiesta di variazione dei flussi Uniemens ormai consolidati da tempo.
Tale ulteriore onere porrebbe infatti rilevanti profili di complessità, obbligando peraltro i datori di lavoro e i Consulenti del Lavoro a trattare dati personali cd. “particolari”, con le relative possibili conseguenze in termini di legittimità della base giuridica.
Per quanto sopra, riteniamo di dover sostenere la posizione degli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro in ordine alla
difficoltà ad aderire alle richieste pervenute da Codesto Istituto.
In aggiunta a quanto sopra evidenziato, facciamo rilevare che a tutt’oggi mancano le istruzioni operative per il recupero
dei restanti oneri a carico del datore di lavoro, così come previsto dal comma 5 dell’art. 26 del DL 18/2020, per i quali si sollecita
una pronta definizione della questione.
Invitiamo pertanto l’Istituto a riconsiderare la sua posizione alla luce di quanto esposto con la presente.”.

