E’ in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021 il decreto interministeriale n. 114 del 25 maggio 2021, che regolamenta il pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l’esercizio dell’impresa.
L’istituto del pegno mobiliare non possessorio
L’istituto del pegno mobiliare non possessorio amplia la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori.
Permette loro di dare a garanzia di un credito richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro) senza spossessamento. In questo modo, gli imprenditori possono continuare ad utilizzare il bene oggetto di pegno per l’attività di impresa.
Un atto costitutivo dà in pegno il bene, che viene iscritto al Registro dei Pegni mobiliari non possessori (“Registro Pegni”) per garantire l’opponibilità verso i terzi.
Il Registro Pegni
Con l’attivazione del Registro Pegni nei tempi previsti dal decreto, gli imprenditori di tutti i settori avranno finalmente uno strumento in più di accesso al credito, da considerare “credito buono” in quanto basato su parte del reale valore delle aziende (mezzi di produzione, scorte di magazzino, beni in fase di trasformazione…).
I contenuti del decreto sul pegno mobiliare non possessorio
Gli elementi innovativi previsti dal decreto interministeriale riguardano la definizione delle tipologie di atti costitutivi, il modello di riferimento delle modalità di registrazione, le tipologie e i contenuti della domanda di iscrizione al Registro Pegni, le modalità di consultazione e le relative tariffe.
Gli atti costitutivi, da inviare al Registro Pegni insieme alla domanda di iscrizione, possono essere redatti nelle seguenti forme:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente;
- contratto sottoscritto digitalmente dalle parti (che può essere inviato da una di esse o da un loro rappresentante, con procura);
- provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Questo comporterà il grande coinvolgimento degli istituti di credito e delle categorie professionali (notai, avvocati, commercialisti…) che assicureranno competenze e supporto agli imprenditori sulla nuova modalità di accesso al credito.
L’articolo 3, comma 2 elenca analiticamente i contenuti della domanda di iscrizione:
- dati dei soggetti coinvolti (creditore, debitore, terzo datore);
- descrizione del credito e importo massimo garantito;
- descrizione del bene oggetto di pegno, con tutti gli elementi identificativi utili.
Realizzazione
In otto mesi dovrà essere terminata la realizzazione del sistema informatico che gestirà il Registro Pegni. In questa fase di completamento, come previsto dal decreto, saranno definiti dettagli di carattere più tecnico nell’ambito di ulteriori provvedimenti attuativi.
Sitografia
www.fiscooggi.it

