Alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) il dl “Semplificazioni-bis” apporta modifiche.
Sono rilevanti e contenute, tutte, negli articoli 61, 62 e 63 del decreto. Riguardano:
- il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione;
- la disciplina del silenzio assenso;
- il regime dell’annullamento d’ufficio.
Il nuovo procedimento amministrativo
Nel dettaglio, l’articolo 61 agisce sulla conclusione del procedimento al fine di rafforzare i poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Una prima modifica dispone che il potere sostitutivo in caso di inerzia procedimentale della Pa possa essere attribuito non solo ad un soggetto tra le figure apicali, anche a un’unità organizzativa. Una seconda introduce la possibilità che l’attivazione del potere sostitutivo avvenga non solo su istanza del privato, anche d’ufficio.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l’unità organizzativa, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, può esercitare il potere sostitutivo e, entro un termine che corrisponde alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o nominando un commissario.
L’articolo 62 consente ora, invece, la piena operatività e il rafforzamento dell’efficacia sulla disciplina del silenzio assenso al fine di dare garanzia al legittimo affidamento del privato.
In particolare, nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, vi è l’obbligo per l’Amministrazione di rilasciare, su richiesta del privato, in via telematica, entro dieci giorni (dalla richiesta stessa), un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, quindi dell’intervenuto accoglimento della domanda.
Decorso inutilmente il predetto termine temporale, l’attestazione dell’Amministrazione può essere soppiantata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal privato.
Concludendo, l’articolo 63 sull’annullamento d’ufficio riduce a dodici mesi (da diciotto) il termine entro cui le PA possono esercitare il potere di autotutela e annullare i provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
L’obiettivo è consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico, per dare certezza ai destinatari dei provvedimenti in un tempo ragionevole, che per l’appunto viene fissato in dodici mesi.
Decorso inutilmente il termine, la PA non può più esercitare l’autotutela per annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, se non per atti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci, per i quali il termine dei dodici mesi non opera.
Sitografia
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