Il cfp perequativo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Perché il contributo? Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica.
L’articolo 1, commi da 16 a 27, del “Sostegni-bis” ha, infatti, previsto l’erogazione del cfp agli esercenti attività d’impresa, arte e professione o per i soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
La disposizione normativa demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.
I campi per il cfp perequativo
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, con il
provvedimento del 4 settembre 2021 l’AdE definisce i citati campi, riportati nell’allegato A.
Sitografia
agenziaentrate.gov.it

