La circolare Inps n. 137 del 17 settembre 2021, in materia di ticket di licenziamento, ha posto una questione tecnica rispetto ai criteri per determinare il valore del contributo di cui all’art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Il contributo è strettamente correlato all’anzianità aziendale del lavoratore cessato, ma scollegato dall’importo della prestazione individuale; di conseguenza, esso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che sia part-time o full-time.
Tornando alla circolare n. 137/2021, essa “prende atto che da recenti controlli sulle banche dati dell’Istituto è emerso che la modalità di calcolo del contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo AspI/NASpI.“
Nel contempo, la circolare “ha inteso stabilire una interpretazione univoca, anche sulla base di recenti interlocuzioni con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il documento di prassi, quale segno intangibile della criticità interpretativa, rimanda infine ad un successivo messaggio le modalità di recupero/conguaglio.”.
L’indicazione che la circolare esprime – sostengono gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’interessante Approfondimento del 27 settembre 2021 – è una “richiesta di un importo maggiorato del massimale rispetto al quantum suggerito da atti precedenti e pubblicati dall’Inps, aprendo la porta a richieste di regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della suddetta circolare.”.
La Fondazione Studi suggerisce una soluzione alla questione
L’Approfondimento del 27 settembre ricostruisce intanto il quadro normativo di riferimento, aggiungendo osservazioni e proposte. Un quadro dal quale “si rileva l’evidente correlazione tra versamenti in minor misura da parte delle aziende a partire dall’anno 2015 e le indicazioni dei messaggi Inps n. 4441/2015 e n. 594/2018, quantomeno sino a febbraio 2020.”.
“Solo con la circolare 40 del 19 marzo 2020, infatti, l’Inps ha correttamente fatto riferimento al massimale anziché alla retribuzione imponibile. In ragione di ciò i paventati recuperi dovrebbero tenere conto, oltre che dei termini prescrizionali, anche della distorsione interpretativa indotta dal medesimo istituto.”

